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{{{
WikiUp
}}}
/%
[{TableOfContents }]\\
!!! Normativa\\
Il Dlgs 127/2015 all'articolo 1 comma 3 bis introduce l'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere anche detta esterometro.\\
Si tratta di tutte le operazioni intercorse con soggetti non residenti o identificati in Italia.\\
La comunicazione è facoltativa per due tipologie di operazioni:\\
* operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio\\
* operazioni per le quali sia stata emessa una bolla doganale\\
\\
!!! Modello comunicazione e periodicità di presentazione\\
Il nuovo adempimento ricalca in tutto e per tutto lo spesometro (che è stato abrogato a partire dal 01/01/2019); si tratta, quindi, di un file XML nel quale verranno indicati:\\
* dati del fornitore\\
* dati del cliente\\
* data del documento comprovante l'operazione\\
* data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e relative note di variazione)\\
* numero del documento\\
* base imponibile\\
* aliquota IVA e imposta ovvero tipologia dell'operazione laddove l'operazione non comporti annotazione di imposta\\
\\
Ricordiamo che, qualora non sia specificata la natura transazione merci o servizi, all'interno della tabella IVA, il programma prende di default merci.\\
\\
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 definsice le specifiche tecniche del modello che deve essere comunicato in modalità telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.\\
\\
Per i primi due mesi di applicazione del modello (gennaio e febbraio 2019) la scadenza di presentazione è stata prorogata al 30/04/19 con decreto del MEF del 27 febbraio 2019.\\
\\
Con il DL 124 del 26.10.2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020, convertito con Legge 19.12.2019 n. 157, ha apportato importanti modifiche alla periodicità di invio dell'esterometro:\\
"All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento»".\\
Dal 2020 quindi la periodicità diventa trimestrale, ma successivamente, il decreto Cura Italia ha spostato l'invio del primo trimestre dell'anno in corso al 30 giugno 2020 (a regime era il 30 aprile). Restano invece confermate le successive scadenze:\\
secondo trimestre: 31 luglio 2020, terzo trimestre: 2 novembre 2020, quarto trimestre: 1 febbraio 2021.\\
\\
!!! Logiche SmeUP\\
\\
!! Estrazione\\
\\
In SmeUP il lancio dell'estrazione dei record da includere nella comunciazione viene effettuato dal programma C5ES193 che scrive il file C5MEST0F.\\
L'estrazione prevede la lettura del file C5TREG per i movimenti IVA (T5TIVA <> ' ') e per quelli con tipo documento 'Documento no iva' (T5TIPM='07') con data competenza IVA per i primi e\\
data registrazione per i secondi, compresa nel range di date indicato dall'utente.\\
Vengono esclusi:\\
* Movimenti gestionali/provvisori (T5FL01>'2' o T5FL02<>'6').\\
* Movimenti con tipo protocollo ** (T5TPRO='**').\\
* Movimenti su soggetti per i quali l'estensione £57 prevede che il soggetto sia escluso dall'esterometro.\\
* Movimenti su soggetti con nazione IT che non sono rappresentanti fiscali nè soggetti dogana: quindi se leggo che il soggetto ha nazione IT ma è un rappresentante fiscale di un soggetto estero (quindi ha la £42 compilata) lo includo, oppure se leggo che il fornitore è italiano ma è una dogana (leggo la BRX) lo includo.\\
* Nel caso in cui l'utente decida di esludere le operazioni per le quali è stata emessa una fattura elettronica il programma effettua una lettura dell'EDSEND e verifica se per la fattura esiste un record inviato (R$LIVE='8' e R$FL02='5').\\
* Movimenti con registrazioni di bolle doganali collegate (in questo caso viene, infatti, ripresa la registrazione sulla dogana).\\
\\
Per i tipi documento no iva, va inoltre segnalato che viene assunta la natura N2.1 "Non soggetta artt. da 7 a 7-septies DPR633/72". Eventuali variazioni rispetto a questo andranno effettuate a mano.\\
\\
Per tutte le altre necessità di esclusione (su assoggettamenti IVA / registri IVA/ tipologie di registrazione) sarà necessario operare attraverso la configurazione di liste di codici esclusi che verranno poi richiamate in fase di estrazione.\\
\\
!! Bolle doganali\\
\\
La normativa legata all'esterometro, prevede l'esonero, ovvero la possibilità di non inviare la comunicazione di quelle transazioni per cui è stata compilata Fatturazione elettronica o se per tali operazioni è già stata redatta una bolla doganale.\\
In tali casi infatti il fisco ha già conosciuto l'operazione e non occorre effettuare una nuova comunicazione.\\
\\
Per le bolle doganali può essere stato sfruttato o meno il collegamento previsto da smeup e questo cambia le considerazioni da effettuare in merito.\\
\\
CASO 1: Bolla e Fattura Estera sono state collegate\\
La fattura extracee viene registrata come documento non IVA, necessario a rilevare il debito verso il fornitore.\\
Grazie ad un opzione sulla tabella C5D (impostazione del campo "REG. DOGANA"), si può generare in automatico la bolla doganale in coda alla registrazione fattura extracee dalla quale vengono ripresi i dati.\\
\\
In questo caso vi è un collegamento diretto tra fattura Extracee e Bolla doganale.\\
La bolla doganle può essere identificata come un documento di pura iva o meno.\\
\\
Nel caso in cui siano stati sfruttati questi meccanismi di collegamento il programma di estrazione ragionerà in questo modo:\\
* Esclude la registrazione del fornitore extracee perchè vede che collegata a questa c'è una bolla doganale.\\
* Include la registrazione della bolla doganale (se l'utente ha deciso di includerla) ma forza come soggetto di questa operazione il fornitore extracee.\\
\\
CASO 1: Bolla e Fattura Estera NON sono state collegate\\
Nel caso in cui, invece, non siano stati sfruttati i meccanismi di collegamento tra bolla doganale e fattura extracee il programma estrarrà sia il movimento doganale che la fattura extracee.\\
L'utente dovrà, quindi, escludere manualmente l'operazione extracee e forzare nell'operazione doganale, solo nella manutenzione dei movimenti dell'esterometro, i dati del fornitore originale.\\
\\
Nel caso in cui ci fossero in linea i programmi aggiornati con la nuova versione della gestione delle bolle doganali è consigliato entrare nella registrazione del fornitore extracee e collegare la bolla doganale manualmente.\\
\\
Per quanto riguarda le cessioni, invece, nel caso in cui il cliente decida di escludere le operazioni transitate da dogana e non abbia emesso fattura elettronica sarà necessario procedere all'esclusione tramite l'impostazione delle liste di esclusione (quindi ragionando sull'assoggettamento o sul registro IVA o sul tipo registrazione).\\
\\
!! Tipologia documento\\
\\
All'interno dell'esterometro è necessario indicare per ogni documento il 'Tipo documento'. Questi sono i valori previsti:\\
* TD01 Fattura\\
* TD04 Nota di credito\\
* TD05 Nota di debito\\
* TD07 Fattura semplificata\\
* TD08 Nota di credito semplificata\\
* TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni\\
* TD11 Fattura per acquisto intracomunitario di servizi\\
* TD12 Documento riepilogativo (art6. 6 DPR 633/72)\\
\\
Il programma di estrazione propone come default il codice TD01 per le fatture da/verso soggetti extracee, TD04 per le note credito, TD10 per gli acquisti da fornitori CEE per i quali l'assoggettamento IVA utilizzato abbia impostata la natura operazione 2 (T$IVA6), TD11 per gli acquisti da fornitori CEE per i quali l'assoggettamento IVA utilizzato abbia impostata la natura operazione 1 (T$IVA6).\\
Per tutti gli altri codici è possibile intervenire sulla tabella C5D configurando i campi 'Nota Debito' e 'Tipo Documento' o operando manualmente tramite modifica dei record estratti.\\
Si sottolinea che, nel caso in cui si utilizzi un tipo registrazione identificato come 'Nota debito' per registrare un documento di acquisto da soggetti CEE le tipologie TD10/TD11 hanno priorità, quindi il documento non viene estratto come TD05. Le istruzioni su questo punto, in realtà, non sono chiare. Pertanto se l'utente preferirà comunicare queste operazioni con tipologia TD05 dovrà modifcare a mano i record nella 'Manutenzione esterometro'\\
\\
!!! Casi Particolari\\
\\
!! Autofatture su prestazioni ExtraCEE\\
Nel caso in cui il committente italiano riceva fattura relativa a una prestazione effettuata da un soggetto ExtraCEE dovrà assolvere l'imposta tramite autofatturzione (ART. 17 c.2 DPR 633/1972). In questo caso l'operazione andrà riportata nell'esterometro solamente nella sezione DTR - dati relativi alle fatture ricevute compilando:\\
* Tipo documento TD01\\
* Natura operazione N6.n (dove n deve corrispondere alla scelta corretta per il tipo di operazione)\\
* Aliquota e imposta pari ai valori riportati in autofattura\\
* Data registrazione del documento ai fini della liquidazione dell'imposta\\
\\
Per fare in modo che i dati scendano correttamente si raccomanda di indicare nei parametri della tabella IVA, per gli assoggettamenti IVA utilizzati in questa casistica, di indicare natura N6.n.\\
\\
!! Acquisti CEE\\
Nel caso in cui il committente italiano riceva fattura da un soggetto CEE dovrà assolvere l'imposta tramite integrazione della fattura con la logica del reverse charge (ART. 46 DL 331/1993). In questo caso l'operazione andrà riportata nell'esterometro solamente nella sezione DTR - dati relativi alle fatture ricevute compilando:\\
* Tipo documento TD10/TD11 in funzione del fatto che si tratti di un acquisto di beni/servizi\\
* Natura operazione N6.n (dove n deve corrispondere alla scelta corretta per il tipo di operazione)\\
* Aliquota e imposta pari ai valori integrati\\
* Data registrazione del documento ai fini della liquidazione dell'imposta\\
\\
Per fare in modo che i dati scendano correttamente si raccomanda di indicare nei parametri della tabella IVA, per gli assoggettamenti IVA utilizzati in questa casistica, di indicare natura N6.n. Sempre all'interno della tabella IVA sarà, inoltre, necessario compilare il campo 'Natura operazione' per indicare se si tratta di un acquisto di beni o di servizi\\
\\
!! Natura Iva di default\\
\\
\\
!! Rappresentante fiscale\\
In presenza di un rappresentate fiscale, le anagrafiche vanno così compilate:\\
* Il cliente/fornitore va codificato con la ragione sociale dell'ente con cui si esegue l'operazione commerciale. Queste ente dovrà avere queste particolarità:\\
* Partita iva = partita iva del rappresentate fiscale\\
* Nella ragione sociale, fra parentesi, dovrà essere posto il cognome/nome o la ragione sociale del rappresentate fiscale.\\
* Nelle estensioni di questo ente dovrà essere usata l'estensione £42, "soggetto rappresentato", tramite questa estensione dovrà essere collegato l'ente che dovrò contenere tutti i dati anagrafici dell'ente estero rappresentato.\\
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NOTA BENE: i dati del soggetto codificato come cliente/fornitore saranno quelli trasmessi nella sezione dei dati relativi al rappresentante fiscale, costituiti esclusivamente da queste informazioni:\\
* Cognome/Nome del rappresentate fiscale\\
* Ragione Sociale del rappresentate fiscale\\
* Partita iva\\
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