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MANUTENZIONI CON RAGGUAGLIO AD ANNO

In merito alle spese di manutenzione legate a beni ammortizzabili, è stata abrogata la disposizione che impone il raggiuaglio per il periodo d'imposta in corso al 29/04/12.
Le modalità di calcolo restano invariate per chi ha l'esercizio corrispondente all'anno solare.
Devono però essere considerate anche le cessioni e gli acquisti nell'anno per determinare il plafond di deducibilità del 5%.
Per il versamento delle imposte dovute a saldo per il 2011 continuerà a trovare applicazione la vecchiare regola per la quale:
>> le spese di manutenzione non capitalizzate sono deducibili al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultati dal libro cespiti, aumentato e ridotto di acquisti e cessioni intervenute nell'esercizio.

Step per la quantificazione:
1) calcolo e individuazione spese di manutenzione imputate a c/economico soggette a disciplina (quelle spese che mantengono il cespite senza aumentarne la produttività e il valore).
2) determinare l'importo massimo in deduzione pari al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali risultati dal libro cespiti in funzione del PERIODI DI POSSESSO.
3) i beni non strumentali e non ammortizzabili non son considerati
4) i beni assistiti da contratti di manutenzione periodica non devono essere considerati
5) esclusione delle spese per manutenzione beni storici
6) esclusione dei beni materiali che non gono di effettiva e piena rilevanza fiscale (es. mezzi trasporto aziendale)
7) beni relativi a contratti di leasing non iscritti nell'attivo di bilancio (a seconda che sia stato usato il metodo patrimoniale o finanziario) saranno esclusi. Le spese relative a questi beni però verranno incluse se scritte in bilancio come beni ammortizzabili.
8) esclusi i terreni scorporati
9) escluse le spese di manutenzione su apparecchiature terminali

I casi particolari:
(per settori specifici con diverso criterio temporale di deducibilità)
  • deducibilità incrementata del 15% su industrie estrattive minerarie
  • deducibilità incrementata del 25% su autotrasporti
  • deducibilità incrementata del 11% su siderurgiche

Qualora le spese imputate a c/economico siano superiori al tetto di deducibilità prevista, l'eccedenza è ammessa in deduzione in quote costanti dal reddito dei 5 periodi successivi.
Questo si concretizza nel modello con una variazione in aumento delle spese la cui deducibilità è rinviata ai 5 periodi successivi e in diminuzione per il recupero dei quindi derivanti dai periodi precedenti.

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