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Introduzione

A decorrere dall'anno d'imposta 2005 la legge 311/2004 ( Finanziaria 2005 ) ha istituito l'obbligo, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l'applicazione dell'Iva, della comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Adempimenti e contenuto dichiarazione d'intento

Gli esportatori abituali, che hanno realizzato nell'anno o nei 12 mesi precedenti cessione all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, servizi e cessioni intracomunitari, in misura superiore al dieci per cento del volume d'affari nello stesso periodo, possono acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva nel limite del plafond disponibile. Prima di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, gli esportatori abituali devono consegnare o inviare ai propri fornitori una dichiarazione d'intento redatta sul modello approvato con decreto ministeriale (6 dicembre 1986).

In sostanza in funzione di questa lettera e del suo contenuto i fornitori che la ricevono non dovranno applicare l'Iva agli intestatari di tali dichiarazioni. L'azienda può perciò porsi sia in una posizione di ricevente (dai propri clienti) che di emittente (verso i propri fornitori)

La dichiarazione d'intento deve essere compilata in duplice esemplare, progressivamente numerata sia dall'esportatore che dal fornitore ed annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o di ricevimento in un apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento) tenuto e conservato in base all'articolo 39 del Dpr 633/1972 ovvero, alternativamente in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

Il fornitore al suo ricevimento è tenuto a controllare che la dichiarazione contenga tutte le indicazioni previste dal modello ministeriale. In particolare il modello deve contenere l'indicazione che la dichiarazione si riferisca ad un'unica operazione o per più operazioni durante l'anno e fino a concorrenza di un determinato importo, ovvero per più operazioni effettuate in un determinato periodo di tempo.

La fattura emessa dal fornitore, a sua volta, dovrà contenere gli estremi della dichiarazione d'intento e il titolo di non imponibilità Iva e la relativa norma di esonero (articolo 8, co. 2, articolo 8-bis, co. 2 o articolo 9, co. 2, Dpr 633/1972).

L'emissione della dichiarazione d'intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva.

Comunicazione delle dichiarazioni d'intento.

A partire dal 1° Gennaio 2005, il fornitore deve inviare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica (direttamente o indirettamente tramite intermediario), entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, i dati contenuti nella dichiarazione d'intento. Il modello approvato dal Ministero delle Finanze è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ModulisticaAP/) http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ModulisticaAP/

Modifica dei dati contenuti nella comunicazione e nella dichiarazione d'intento.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione si riscontra la necessità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, può esserne inviata una nuova, completa in tutte le sue parti, barrando la casella << correttiva nei termini >>.

Dopo la scadenza del termine previsto non è più possibile inviare una comunicazione correttiva nei termini e s'incorrerà in caso di errore o incompletezza nelle sanzioni previste dai commi 383 e 384, L. 311 /2004 a carico del fornitore, salvo la possibilità di ravvedersi come previsto dall'ultima circolare emessa dall'Agenzia delle entrate (n. 41/E).

Nel caso, invece, in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata non è previsto un nuovo invio di una dichiarazione e quindi il fornitore non è tenuto ad inviare all'Agenzia nessuna nuova comunicazione. In caso contrario sarà necessario l'invio da parte dell'esportatore di una nuova dichiarazione e da parte del fornitore l'invio di una nuova comunicazione entro i termini previsti dalla legge.

Sanzioni applicabili, responsabilità e ravvedimento.

E' importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovessero rivelare la carenza dei requisiti da parte dell'esportatore abituale (es. splafonamento) per l'invio della dichiarazione. Al contrario il mancato o inesatto invio comporta in ogni caso l'applicazione di sanzioni che tuttavia sono più o meno gravi a seconda che siano state o meno eseguite le operazioni senza applicazioni dell'Iva. Si riepilogano le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

- omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle dichiarazioni d'intento in assenza di operazioni senza addebito d'imposta, non si applica la sanzione di cui al comma 4-bis, dell'articolo 7, d.lgs. 471/1997, ma una sanzione che va da Euro 258 a Euro 2.065 (articolo 11, co. 1, lett. a) d.lgs. 471/1997).

- omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle dichiarazioni d'intento in presenza di operazioni senza addebito d'imposta, si applica la sanzione di cui al comma 4-bis, dell'articolo 7, d.lgs. 471/1997 che va dal cento al duecento per cento dell'imposta non applicata. Questo sia nel caso in cui la dichiarazione emessa dall'esportatore sia corretta e sia quando è infedele. In quest'ultima ipotesi di dichiarazione infedele, la violazione comporta anche la responsabilità solidale con l'esportatore abituale per l'imposta evasa. Per imposta evasa s'intende l'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti di bei e servizi oltre il plafond disponibile. La responsabilità solidale non può essere estesa all'intermediario abilitato che omette la comunicazione, poiché su di esso non grava direttamente l'obbligo di invio della comunicazione (C.M. 16 marzo 2005 n. 10/E).

La recente circolare n. 41/E del 2005 ha chiarito che in caso di omissione ovvero di irregolarità nell'invio di tali comunicazioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso. Infatti, se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il fornitore che ha ricevuto la dichiarazione d'intento può accedere all'istituto del ravvedimento operoso:

- inviando in caso di omissione la comunicazione;

- inviando una dichiarazione corretta se la comunicazione precedentemente inviata era errata.

La regolarizzazione si completa con il versamento di una somma pari alla sanzione ridotta ad un quinto del minimo entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore.

Link dove trovare esempi di utilizzo

(http://www.diamint.com/estratti/plafondivaestratto.htm) http://www.diamint.com/estratti/plafondivaestratto.htm

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