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Al fine di vincere la presunzione di cessione è necessario emettere un documento di trasporto che identifichi l'operazione come 'Prestito d'uso' (Art. 1 Dpr 10 Novembre 1997 n. 441).
Forma invece oggetto di pattuizione contrattuale tra le parti il termine entro il quale il bene deve essere restituito o considerarsi venduto con contestuale obbligo del venditore di emettere la relativa fattura.
In ogni caso il prestito d'uso di un bene mobile s'intende ceduto, a norma dell'articolo 6 comma 2 Dpr 633/1972, decorso un anno dalla data di spedizione del bene risultante dal documento di trasporto con conseguente obbligo di emettere la fattura a norma del successivo articolo 21.
Fonte: L'Esperto Risponde - Sole 24 Ore del 04/07/2016

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